Il caso in questione, accaduto nell’ambito del privato, ma i cui principi son ben estendibili anche al pubblico è relativo alla sentenza n. 64 del 07.03.2023 del Tribunale di Arezzo e riguarda il caso in cui un lavoratore ha impugnato il suo licenziamento, affermando che fosse illegittimo. Il motivo del licenziamento era il fatto che il dipendente si era recato allo stadio per assistere a una partita di calcio durante un periodo di assenza dal lavoro a causa di una lombosciatalgia. La società aveva sostenuto che il lavoratore aveva ottenuto un certificato medico falso per giustificare la sua assenza e che il suo reale intento era quello di evitare di andare al lavoro per poter assistere alla partita di calcio.
Il Tribunale, nella sua sentenza, ha affrontato questa controversia e ha rilevato alcuni punti chiave:
- Presunzione di malattia: La società aveva presunto che il certificato medico rilasciato dal dipendente fosse falso e che la malattia lamentata non esistesse. Questo presuppone che l’onere di dimostrare l’insussistenza della malattia spettasse all’azienda.
- Indizi gravi e concordanti: L’azienda aveva sostenuto che l’acquisto dei biglietti per la partita di calcio fosse un elemento grave e concordante per dimostrare la mancanza di malattia genuina da parte del dipendente. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che questo elemento potesse essere interpretato in modi diversi e quindi non costituiva una prova sufficiente per dimostrare la falsità del certificato medico.
- Sanzione espulsiva: Il licenziamento è una sanzione espulsiva, e per giustificarlo, è necessario dimostrare un grave inadempimento da parte del dipendente. Il Tribunale ha concluso che la condotta del lavoratore, nel caso specifico, non poteva essere qualificata come un grave inadempimento tale da giustificare il licenziamento.
Pertanto, il Tribunale di Arezzo ha dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore, poiché l’azienda non è riuscita a dimostrare in modo soddisfacente che la malattia lamentata dal dipendente fosse falsa o che il certificato medico fosse stato rilasciato in modo fraudolento. Inoltre, la condotta del lavoratore non è stata ritenuta abbastanza grave da giustificare la sanzione del licenziamento.
Questa sentenza sottolinea l’importanza di avere prove solide prima di procedere con il licenziamento di un dipendente per presunta malattia falsa. Gli indizi gravi e concordanti dovrebbero essere chiaramente definiti e non suscettibili di diverse interpretazioni. Inoltre, il licenziamento dovrebbe essere commisurato alla gravità dell’inadempienza del dipendente. In questo caso, il Tribunale ha ritenuto che il licenziamento fosse sproporzionato alla condotta del lavoratore.
Sentenza Tribunale di Arezzo n. 64 del 07/03/2023 |