Smaltimento in discarica: Si configura il danno erariale per il Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A.

Il 2 novembre 2021, la Procura Regionale della Corte dei Conti ricevette una denuncia seguita da un’altra il 4 novembre dello stesso anno, riguardante una serie di presunte irregolarità gestionali commesse dalle attuali imputate, rispettivamente nel ruolo di Dirigente Scolastico e di Direttore SGA dell’Istituto di Istruzione Superiore OMISSIS. Tali irregolarità includevano, in particolare, la dismissione non giustificata di alcune attrezzature scolastiche innovative (i cosiddetti banchi a rotelle), insieme a una notevole quantità di gel igienizzante e mascherine chirurgiche, mediante conferimento in discarica.

La normativa vigente stabilisce che, per quanto riguarda la gestione dei beni inventariati, come quelli in questione, è necessario seguire precise procedure. Questi beni, proprio per la loro rilevanza contabile, devono essere trattati secondo regole ben definite che garantiscano la correttezza delle operazioni di dismissione. In particolare, i beni devono essere sottoposti a un esame da parte di una specifica commissione, la quale valuta se vi siano i presupposti per dichiararli fuori uso e attribuisce loro un valore. Una volta superato questo step, i beni devono essere messi all’asta e venduti al miglior offerente. Solo in caso di asta non riuscita, è possibile procedere con la vendita diretta o, come ultima opzione, il conferimento in discarica. Inoltre, la cessione gratuita di tali beni è consentita esclusivamente a favore di altri enti pubblici.

Questo processo evidenzia l’importanza di una corretta gestione dei beni pubblici e della relativa contabilità, che deve essere aggiornata costantemente e riflettere accuratamente la situazione patrimoniale dell’istituzione scolastica. La redazione del conto consuntivo deve, pertanto, offrire una rappresentazione fedele, veritiera e trasparente della gestione complessiva delle risorse finanziarie e patrimoniali.

In base a queste considerazioni, il Collegio ritiene che l’omissione dell’iscrizione nell’inventario delle sedute didattiche innovative, acquistate dall’istituto nell’estate del 2020 e consegnate il 13 novembre dello stesso anno, rappresenti una grave infrazione. Non solo tali beni non sono stati inclusi nel registro dell’Istituto OMISSIS, ma sono stati dismessi senza che fosse stata indetta un’asta pubblica. Lo stesso vale per la gestione di una grande quantità di beni di consumo, come mascherine e gel igienizzante, che sono stati eliminati senza seguire le disposizioni vigenti in materia. Queste azioni hanno causato un significativo danno erariale.

A seguito di quanto esposto, il danno per cui le imputate sono chiamate a rispondere è stato ridotto e determinato in via equitativa a 30.000 euro. Tale somma sarà ripartita equamente tra le due, ovvero le dott.sse N. S. e C. I., che risponderanno ciascuna per il 50% del danno, in base al loro ruolo nel causare il pregiudizio erariale. Su questa cifra si applicheranno anche gli interessi legali, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza.

Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per il Veneto – Sentenza n. 57 del 30/04/2024

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