Bollo sulle fatture: facciamo chiarezza

La marca da bollo è una imposta sostitutiva dell’IVA che si applica su ricevute e fatture in determinati casi. Dal 1 gennaio 2015, è però possibile assolvere all’obbligo del bollo sostituendo il classico bollo cartaceo in modo virtuale, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, tramite Mod. F24 telematico.

Se la marca da bollo deve essere apposta su una fattura elettronica, tipicamente quelle che ricevono le segreterie scolastiche a seguito di attività negoziali, dopo averla assolta virtualmente si deve riportare nel documento la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014”.

Di regola, la marca da bollo, cartacea o virtuale, deve essere pagata ed apposta su fatture o ricevute che non prevedono l’addebito dell’Iva, ed in particolare su quelle per un importo pari o superiore ad €. 77,47.

I casi più comuni, a titolo di esempio, sui quali va applicato il bollo sono:

le prestazioni occasionali;

le operazioni esenti art. 10 D.P.R. 633/1972;

le operazioni fuori campo iva;

le operazioni dei contribuenti del regime agevolato dei vecchi o nuovi minimi.

Nel caso in cui la fattura o la ricevuta riportino contemporaneamente importo soggetto ad iva ed importo non soggetto, la marca da bollo va apposta o assolta virtualmente, soltanto se l’importo non soggetto ad iva supera la somma di €. 77,47.

La marca da bollo va apposta solo sull’originale del documento. Sulle eventuali copie va riportata la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale”.

E’ opportuno ricordare, una volta per tutte, che nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (sostituito dall’art. 8 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955).