La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 24698 depositata il 14 settembre 2021, ha escluso il diritto, di un D.S.G.A. di un Istituto Tecnico della Calabria, a restare in servizio fino al compimento dei 70 anni anagrafici. Anche prima dell’abrogazione della disciplina che consentiva di accogliere la richiesta da parte del datore di lavoro, sussisteva comunque la facoltà della pubblica amministrazione di accogliere la domanda in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali.
IL CASO
Nel dicembre 2005 il D.S.G.A. di un Istituto Tecnico aveva inoltrato domanda, all’Ufficio Scolastico Regionale competente, volta a ottenere il riconoscimento del diritto a permanere in servizio fino al compimento del 70° anno di età. La Corte d’appello, nel 2014, aveva confermato la pronuncia del Tribunale con cui era stata respinta la domanda giudiziale, proposta dal medesimo D.S.G.A., dove in sede giudiziaria aveva fatto valere la pretesa di restare in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso in Cassazione.
LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE
Occorre premettere che l’art. 33 del d.l. n. 223 del 4.7.2006, convertito in L. n. 248/2006, ha, al primo comma, abrogato il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 503/1992 (introdotti con l’art. 1 -quater I. n. 186/2004) che consentivano ai pubblici dipendenti di chiedere il trattenimento in servizio sino al compimento di settant’anni.
La suddetta norma ha altresì previsto, al comma 2, che: «I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell’accoglimento della richiesta».
Dall’entrata in vigore della suddetta normativa non era quindi più possibile il trattenimento in servizio dei dipendenti fino ai 70 anni d’età, fatta salva la disposizione transitoria di cui alla seconda parte del medesimo comma 2.
In materia di trattenimento in servizio oltre i limiti di età, questa Corte ha già affermato che il relativo diritto è condizionato alla facoltà della Pubblica Amministrazione di accogliere la richiesta in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali ed in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti (v. Cass. 7 ottobre 2013, n. 22790; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24372).
Il dipendente, poi, può vantare non già un diritto soggettivo, ma un mero interesse all’accoglimento della richiesta (v. Cass. 10 luglio 2014, n. 14946).
I Giudici della Suprema Corte hanno quindi ritenuto che la Corte territoriale ha correttamente deciso che il D.S.G.A. non avesse alcun diritto soggettivo ad essere trattenuto in servizio presso l’Istituto Tecnico, ma un mero interesse subordinato all’autorizzazione dell’Amministrazione.