Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – ha annullato il licenziamento di una docente a seguito della presunta assenza ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a quello previsto dall’art. 55-quater co. 1 lett. b) D. Lgs. 165/2001, assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio.
Sosteneva l’amministrazione scolastica che alcuni certificati medici telematici prodotti a giustificazione della malattia non fossero idonei a giustificare i giorni di assenza, in quanto rilasciati dal medico curante con data della visita successiva a quella dell’inizio della malattia (certificato retrodatato).
Il giudice, nella fase di merito del giudizio dell’amministrazione, ha ritenuto invece che gli unici incombenti a carico del docente e che possono essere a lui addebitabili sono quelli previsti dalla normativa contrattuale.
Infatti, l’art. 17 CCNL di comparto, al comma 10, dispone che l’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. Il successivo comma 11 prevede che il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (oggi, tramite e-mail) il certificato medico di giustificazione dell’assenza con indicazione della sola prognosi, entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Nulla dicono le disposizioni contrattuali circa eventuali vizi del certificato di malattia rilasciato dal medico curante, sicché deve ritenersi che essi non possano comunque essere imputabili al prestatore di lavoro che abbia rispettato le suddette disposizioni dell’art. 17 CCNL Scuola.
In linea generale se il lavoratore si reca in ritardo dal medico, ovvero, dopo alcuni giorni dall’insorgenza dell’evento morboso, il medico non potrà redigere un certificato medico retroattivo a copertura dei giorni precedenti la visita medica effettuata.
Ma se tuttavia tale certificato venga comunque retrodatato, tale circostanza non potrà essere imputabile al lavoratore, se egli abbia comunque rispettato la scansione procedurale prevista dal suddetto art. 17.