Ai sensi dell’art. 25, comma 1, della L. 241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. 184 del 2006 il presente regolamento disciplina i costi di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, e le modalità di pagamento, attinenti alle richieste formali di accesso ai documenti amministrativi previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell’articolo 25 della legge 241/90, su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate”. Alla luce dell’art. 18 d.P.R. n. 445/00, l’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, oppure deve essere prodotto il documento previa esibizione dell’originale, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco sempre previa esibizione dell’originale.
Autentica e imposta di bollo
Per l’autentica di copia davanti al pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale o al quale deve essere prodotto o davanti ad altro pubblico ufficiale, è dovuta l’imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione.
L’autentica consiste nell’attestazione di conformità con l’originale, scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio; se la copia dell’atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Nei casi in cui l’interessato debba presentare alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente; in tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
Imposta di bollo, dovuta sulle copie conformi
Per quanto riguarda l’imposta di bollo, dovuta sulle copie conformi, occorre infine fare riferimento all’art. 1, ultimo comma, D.D. MIUR n. 662 del 17 aprile 2019, secondo cui “Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell’imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo all’ufficio competente al rilascio la marca da bollo.
Diritti di ricerca e visura
Il costo per le attività di ricerca e visura è dovuto quando comporti attività di ricerca, individuazione e estrazione degli atti, ove richiedano un aggravio di lavoro all’ufficio competente: il relativo importo, se dovuto, si aggiunge al pagamento della somma prevista per i costi di produzione. L’estrazione di copie è sottoposta a rimborso a pagina qualora l’esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il costo della spedizione, eventualmente richiesta, è a totale carico del richiedente.
La notifica a contro interessati
Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica a controinteressati, i costi necessari alla notifica sono comunque quantificati a controinteressato (ad esclusione delle notifiche indirizzate a personale in effettivo servizio presso l’Istituzione scolastica); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bollo nel caso di richiesta di copia conforme.
Ritiro/consegna documentazione e spese di spedizione
Il pagamento verrà effettuato, prima del ritiro delle copie e prima dell’eventuale notifica ai controinteressati, tramite versamento o bonifico bancario sul conto dedicato della scuola o tramite PAGOPA con causale “Rimborso spese per l’accesso agli atti”. Il rilascio della documentazione o del relativo invio avverrà a seguito di esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo. Ogni eventuale spesa di spedizione (fax, raccomandata A/R, invio telematico, etc) è a carico del richiedente.
Imposta di bollo
Su richiesta del richiedente, può essere rilasciata copia conforme all’originale dell’atto o documento con le modalità previste ai sensi dell’art 18 del D.P.R. 445/2000, previa presentazione di n.1 marca da bollo ogni 4 facciate, al momento del ritiro del documento.