Con il nuovo servizio denominato Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo, che rientra tra i progetti per l’attuazione del PNRR affidati all’Inps, vengono implementate, all’insegna della “trasparenza”, nuove funzionalità, fra cui quella per la visualizzazione degli esiti dei controlli effettuati nei confronti dei lavoratori. A fornire le indicazioni operative, la Circolare INPS numero 2442 del 30 giugno 2023, all’interno della quale sono anche indicate le istruzioni per la variazione dell’indirizzo di reperibilità in caso di malattia.
Il nuovo servizio permette ai lavoratori di visualizzare l’elenco delle visite fiscali effettuate nei propri confronti, dunque gli accertamenti domiciliari e ambulatoriali, così come gli esiti relativi. Lo stesso servizio dà la possibilità di modificare, in caso di necessità, l’indirizzo di reperibilità per le visite fiscali, in caso di eventi di malattia in corso. Ecco come funziona nel dettaglio e come accedervi.
Funzionalità “Visualizza visite”
La nuova funzionalità “Visualizza visite” è accessibile, per i cittadini, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il percorso: “Lavoro”, “Malattia”, “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”, “Utilizza il servizio”. Come già avviene per la maggioranza dei servizi Inps online, sarà necessario essere muniti di identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Una volta effettuato l’accesso, una griglia predisposta per ciascun lavoratore consentirà di visualizzare visite, accessi ed esiti. Per ciascuna visita sarà inoltre possibile verificare numero identificativo, data (in ordine decrescente), ora di effettuazione e tipologia di controllo effettuato, se domiciliare o ambulatoriale. Saranno a vista anche le informazioni di dettaglio, tra cui quelle relative all’indirizzo comunicato, eventuali informazioni aggiuntive e l’esito dell’accertamento con le eventuali motivazioni.
Selezionando l’icona di visualizzazione di ogni singola visita, viene mostrata la finestra con le informazioni di dettaglio relative all’accertamento medico, tra le quali l’indirizzo comunicato per la reperibilità, elementi o informazioni aggiuntive, se presenti, utili per reperire il lavoratore, nonché l’esito della visita con le eventuali motivazioni. Procedendo nella consultazione, in funzione del tipo di visita effettuata e del risultato, vengono proposti tre pulsanti che, una volta selezionati, consentono di visualizzare, scaricare e stampare il verbale di visita, di accesso o di giustificabilità.
Funzionalità “Indirizzo di reperibilità”
Come già specificato nella circolare Inps numero 106 del 23 settembre 2020, è compito del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità comunicato all’Istituto, tramite il certificato di malattia, sia corretto e completo in ogni sua parte. Il lavoratore deve, inoltre, comunicare con la massima tempestività eventuali variazioni, mediante la funzionalità “Indirizzo di reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo” presente nel servizio “Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo”, raggiungibile con il percorso già indicato, in modo da consentire il regolare svolgimento della visita medica di controllo stessa (o VMC).
Sono state inoltre implementate le procedure, nel caso in cui, per indisponibilità del servizio telematico, l’utente ricorra alla comunicazione del nuovo indirizzo tramite Contact center. Tale modalità è consentita a condizione che il recapito del telefono mobile e/o l’indirizzo di posta elettronica del lavoratore, precedentemente registrati nell’Archivio Unico dei Contatti Telematici, risultino aggiornati, non essendo possibile per l’operatore del Contact center inserire nuovi contatti per conto del cittadino. Nell’eventualità in cui non fosse presente alcun contatto nel citato Archivio, è prevista la possibilità di comunicare un “contatto di scopo”, valido solo per la specifica comunicazione. Qualora, poi, il servizio non fosse disponibile per cause tecniche, è consentita la comunicazione mediante la casella istituzionale dell’Ufficio Medico Legale della Struttura territorialmente competente.
Cogliamo l’occasione per ricordare il funzionamento del sistema di visite mediche di controllo. Quando un lavoratore dipendente si assenta dal lavoro per malattia, ha l’obbligo di documentare il proprio stato di salute inviando un certificato medico all’Inps. Il documento viene trasmesso per via telematica dal medico di base e deve includere l’indirizzo cui ci si rende reperibili in caso di visita fiscale. È inoltre possibile chiedere al medico una copia elettronica del certificato via email, o tramite PEC.
Con l’invio del certificato medico viene avviata la procedura del Polo Unico dei Controlli Inps, che ha competenza esclusiva sulle visite fiscali ai dipendenti pubblici e privati. Durante il periodo di malattia, il Polo Unico può inviare una o più visite di controllo da parte di un medico fiscale, ma soltanto all’indirizzo indicato nel certificato ed entro le specifiche fasce di reperibilità stabilite dalla legge.
Attenzione: si può ricevere la visita di controllo del medico fiscale anche più volte in una stessa giornata, ma sempre entro gli orari di reperibilità della malattia.
Fasce di reperibilità
La legge prevede fasce e orari reperibilità malattia diversi a seconda delle categorie di lavoratori.
Per i dipendenti pubblici (lavoratori statali, dipendenti della Pubblica Amministrazione e degli Enti locali, insegnanti, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, lavoratori delle Asl, militari e forze armate in generale) valgono queste fasce di reperibilità, 7 giorni su 7, weekend e festivi compresi: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
Per chi lavora presso aziende o organizzazioni private, gli orari stabiliti sono, sempre 7 giorni su 7, weekend e festivi compresi: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00
Sanzioni
Qualora il medico fiscale non dovesse trovare il dipendente in malattia al domicilio indicato durante gli orari di reperibilità, scatterà una sanzione per assenza ingiustificata, che consiste nella decurtazione pari al 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia, del 50% a partire dall’undicesimo giorno di malattia.
Nel caso in cui il motivo della mancata reperibilità fosse legittimo e giustificabile, la sanzione può essere evitata presentando adeguata documentazione entro 15 giorni dalla ricezione della notifica.
Casi di esonero
Esistono alcune eccezioni, come i casi di esonero dalle fasce di reperibilità (già indicati nel certificato di malattia rilasciato dal medico curante) e casi in cui non vige nessun esonero dalla visita fiscale, ma l’assenza può essere considerata giustificata.
Nella prima categoria rientrano le patologie gravi che richiedono terapie salvavita, le malattie per cui è riconosciuta la causa di servizio le malattie legate a un’invalidità civile riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Rientrano invece nella seconda i casi di forza maggiore, documentati e giustificati, le situazioni che hanno reso necessaria e indifferibile la presenza immediata del lavoratore in un luogo diverso dall’indirizzo indicato nel certificato, visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale, purché sia dimostrabile che non potevano essere effettuati in orari diversi da quelli di reperibilità e, ogni serio e fondato motivo che renda ragionevole l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio.