Il C.C.N.I. (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie all’art. 20 comma 3:
“Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi”.
Pertanto:
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, gli interessati possono presentare reclamo motivato.
Nei successivi 10 giorni i reclami devono essere esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi.
Tuttavia, negli anni precedenti accadeva che non sempre gli uffici scolastici provvedevano alla preventiva pubblicazione delle graduatorie degli aspiranti, prima di pubblicare gli esiti delle operazioni.
L’intesa sottoscritta il 13 giugno 2023 tra i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e delle Organizzazioni Sindacali interviene sul punto rendendo obbligatoria la pubblicazione e assicurando in questo modo uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale.
All’art. 1 comma 3 dell’intesa si prevede che:
“la pubblicazione delle anzidette graduatorie deve intendersi come obbligatoria, e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 e alle Linee Guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014″.