La nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito a firma del Capo Dipartimento Carmela Palumbo del 3 novembre 2023 fornisce indicazioni chiare in merito alle assemblee sindacali nel settore dell’istruzione e della ricerca. Queste direttive sono importanti per garantire la corretta gestione delle assemblee sindacali nei luoghi di lavoro del comparto dell’istruzione.
Innanzitutto, la nota fa riferimento a disposizioni contrattuali specifiche, tra cui l’articolo 3 e l’articolo 4 del C.C.N.Q. (Contratto Collettivo Nazionale Quadro) del 4 dicembre 2017 e l’articolo 23 del C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del comparto istruzione e ricerca. Questi articoli stabiliscono le modalità per l’organizzazione e la convocazione delle assemblee sindacali.
Le assemblee sindacali, che coinvolgono l’intera comunità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette in tre modi principali:
- Singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, come definito nel CCNQ del 4 dicembre 2017.
- Dalla RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) nel suo complesso, non da singoli membri, seguendo le modalità dell’articolo 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.
- Dalla RSU, in collaborazione con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
La nota del Ministero sottolinea l’importanza di verificare che le sigle sindacali che richiedono l’assemblea siano effettivamente organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, come definito nel CCQN del 4 dicembre 2017. Questo è un aspetto cruciale per garantire che le assemblee sindacali siano correttamente autorizzate.
Inoltre, la nota del Ministero richiama l’attenzione dei Dirigenti Scolastici affinché rispettino scrupolosamente le disposizioni contrattuali vigenti in merito alle assemblee sindacali. Queste disposizioni includono il diritto dei dipendenti di partecipare a assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, in locali concordati con l’istituzione scolastica e senza perdita di retribuzione.
In ogni anno scolastico, a ciascun dipendente è garantito il diritto di partecipare a assemblee sindacali per un totale di dieci ore pro capite. Inoltre, non possono essere tenute più di due assemblee al mese per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti). La durata massima di ciascuna assemblea è di due ore se si svolge all’interno della stessa istituzione scolastica o educativa all’interno dello stesso comune.
Per le assemblee sindacali a livello territoriale, la durata massima è definita attraverso la contrattazione integrativa regionale, tenendo conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede dell’assemblea e il ritorno al luogo di servizio. Questo è fatto sempre nel rispetto delle dieci ore pro capite previste dalla normativa.
È inoltre importante notare che non è consentito tenere assemblee sindacali durante le ore in cui si svolgono esami e scrutini finali o durante le operazioni che costituiscono il prerequisito per tali attività. Ciò è finalizzato a garantire che il normale funzionamento delle scuole non sia interrotto durante momenti cruciali come gli esami e gli scrutini.
In sintesi, la nota del Ministero fornisce indicazioni dettagliate e chiare sulle procedure e le condizioni per la convocazione e la partecipazione alle assemblee sindacali nel settore dell’istruzione e della ricerca. È importante che le istituzioni scolastiche e i Dirigenti Scolastici rispettino scrupolosamente queste disposizioni al fine di garantire che le assemblee sindacali si svolgano in modo adeguato e nel rispetto dei contratti collettivi e delle esigenze del sistema educativo.
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