Dati personali alunni: Illiceità nell’inviare comunicazioni a più destinatari di una classe in cui emergono informazioni specifiche

Il caso descritto evidenzia l’importanza della tutela dei dati personali degli studenti e l’applicazione delle normative sulla privacy nell’ambito scolastico. Analizzeremo in dettaglio le implicazioni legali della condotta del docente e come questa possa configurarsi come illecita secondo le disposizioni del Garante della privacy.

Il Garante della privacy, con il provvedimento n.421 del 28 settembre 2023, ha specificato che la comunicazione inviata dal docente alle famiglie degli studenti di una classe e ai docenti del Consiglio, in cui si davano informazioni sulla cattiva condotta di due specifici alunni, potrebbe essere considerata illecita ai fini della tutela dei dati personali degli studenti.

La comunicazione in questione, effettuata tramite e-mail, ha incluso informazioni relative al comportamento “non consono” di due studenti specifici. Tuttavia, il Garante ha chiarito che nelle comunicazioni pubbliche non rivolte a destinatari specifici non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni, specialmente in casi delicati come quello descritto.

Il docente ha inviato l’e-mail non solo ai genitori degli studenti coinvolti, ma anche agli insegnanti della classe, alla dirigente scolastica e a tutti i genitori degli altri alunni, utilizzando il campo “copia conoscenza nascosta”. Questo ha comportato la conoscibilità dei dati da parte di un novero più ampio di soggetti, oltre ai diretti interessati.

Il Garante ha sottolineato che affinché un trattamento di dati personali possa essere lecito, deve essere necessario per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. Nel caso specifico, la comunicazione non è stata considerata necessaria solo per il Consiglio di classe, ma è stata estesa a tutti i genitori della classe, rendendola illecita.

Inoltre, si evidenzia l’importanza di fare attenzione all’uso del registro elettronico per inviare comunicazioni a più destinatari, compresi i genitori degli studenti di un’intera classe. Le comunicazioni devono sempre garantire la tutela dei dati personali degli studenti, rispettando le normative sulla privacy.

In conclusione, il docente potrebbe essere ritenuto responsabile di una comunicazione illecita secondo le disposizioni del Garante della privacy, poiché ha diffuso informazioni sensibili su studenti in modo non conforme alle normative sulla privacy, coinvolgendo un pubblico più ampio del necessario.

G.P.D.P. – Provvedimento n. 421 del 28/09/2023