Il Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, con Sentenza articolata e precisa n. 443 del 15.06.2023 ha stabilito l’illegittimità della sanzione della sospensione dall’insegnamento e dalla retribuzione per la durata di giorni 10 giorni comminata ad un docente che aveva svolto la professione dell’Avvocato – benché autorizzato dal proprio D.S. – contro l’Amministrazione datrice di lavoro.
Nella suddetta Sentenza pubblicata il 15/06/2023, il Giudice Bolognese dopo aver proceduto ad un’attenta disamina precisa e puntuale di tutta la normativa, ha in primo luogo stabilito che è indubbia e incontestata la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’impiego pubblico del docente-avvocato, fermo comunque il fatto che, ai sensi dell’art. 508, comma 15, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, la professione può essere esercitata da parte del docente solo “previa autorizzazione del direttore didattico o del preside”. Inoltre, in merito al presunto divieto per il docente Avvocato di assumere il patrocinio contro l’Amministrazione datrice di lavoro, in mancanza di un generalizzato divieto normativo e in assenza di specifiche limitazioni nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dal Dirigente Scolastico, non vi è motivo di ritenere che il prof. avrebbe dovuto astenersi dall’assumere il patrocinio contro l’amministrazione datrice di lavoro.
In conclusione, il Giudice del Lavoro nell’annullare la sanzione conservativa ha focalizzato la decisione sul provvedimento autorizzatorio rilasciato dal Dirigente Scolastico e in più attentamente ha individuato – anche se la normativa non riguardava il giudizio – che lo spartiacque è la legge n. 247 del 2012, il cui art.19 ha previsto la compatibilità dell’esercizio della professione di Avvocato con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti, quindi, all’art. 65 comma 3 viene stabilito: «L’articolo 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell‘articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.».