In questi giorni di inizio anno scolastico, le segreterie amministrative degli istituti scolastici sono oberate di lavoro tra nuovi docenti, trasferiti, supplenti e via dicendo. Tra i vari documenti che vengono chiesti vi è sempre il documento di identità. Sono molte le lamentele che giungono alla nostra redazione in merito a molti dipendenti delle segreterie che rifiutano di accettare documenti di riconoscimento equipollenti diversi dalla carta d’identità.
Chiariamo, quindi, le idee sui documenti di riconoscimento e in particolare sulla patente di guida.
Il tema patente di guida è stato oggetto di una lunga diatriba e ancora oggi capita che in alcuni uffici della pubblica amministrazione, tra cui le segreterie scolastiche, la patente non venga considerata come documento di riconoscimento, alla stregua della carta di identità.
La disposizione normativa che disciplina attualmente l’uso dei documenti di identità e di riconoscimento è l’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Detto articolo, rubricato “Documenti di identità e di riconoscimento”, testualmente dispone che :
- In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
- Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
- Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
Come si osserva, la predetta norma espressamente indica la patente di guida, avente le caratteristiche di cui al suindicato comma, come documento equipollente alla carta di identità, valevole dunque come documento di identità a tutti gli effetti di legge.
Se, dunque, a livello lessicale non sorgono dubbi sul valore legale di tale equipollenza, rimane tuttavia da chiarire se la “nuova” patente di guida di cui al D.M. 7.10.1999 sia, sotto il profilo sostanziale, altresì equipollente alla carta di identità. Allo stesso modo, occorre accertare se la nuova patente di guida sia legalmente equivalente (ed in tal caso la predetta equipollenza è pacifica) alla “vecchia” patente di guida automobilistica rilasciata dalla Prefettura.
Ebbene, secondo l’opinione corrente, la vecchia patente di guida è un valido documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000 perché viene rilasciato “dallo Stato”, vale a dire dalla Prefettura quale amministrazione statale (peraltro periferica). All’opposto, si obietta che la nuova patente di guida non sia un valido documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000 poiché non sarebbe rilasciato “dallo Stato”, in quanto viene rilasciato dalla Motorizzazione Civile. Questa risulta essere la motivazione che viene più o meno data a giustificazione della mancata accettazione della nuova patente di guida come valido documento di riconoscimento equipollente alla carta d’identità. In ordine a tale ultima affermazione, in realtà le cose stanno ben diversamente.
La Motorizzazione Civile, difatti, altro non è che un ufficio periferico di una delle Direzioni Generali nelle quali si articola il Dipartimento per i trasporti terrestri istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; con lo stesso termine, inoltre, sogliono variamente e genericamente indicarsi anche gli Uffici Provinciali della predetta Direzione Generale, quali amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al pari delle Prefetture quali amministrazioni periferiche del Ministero dell’Interno.
Volendo tuttavia fugare ogni dubbio, e motivando in punto di diritto, quanto appena detto viene confermato da alcuni importanti documenti ministeriali i quali, pur non avendo valore normativo, vincolano tuttavia la Pubblica Amministrazione (non anche i terzi) circa il rispetto del loro dettato; con l’ulteriore conseguenza che il pubblico dipendente che emana od omette di emanare o di compiere un atto del proprio ufficio, disattendendo un atto interno (come ad esempio una circolare amministrativa) senza averne congruamente motivato le ragioni, potrebbe essere passibile (a tacer d’altro) di responsabilità disciplinare per violazione dei doveri d’ufficio. Essi sono:
- Parere del Ministero dell’Interno – Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale – Ufficio Studi per l’amministrazione generale e per gli affari legislativi in data 14 marzo 2000, prot. n. M/2413/8 avente per oggetto: Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale.
- Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione Dipartimento dei trasporti terrestri – Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, n. A12/2000/MOT del 3 aprile 2000.
- Nota del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/35762/109/16 in data 13.12.2004 sull’equipollenza della patente di guida alla carta di identità quale documento di riconoscimento.
- Nota del Ministero dell’Interno n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25/01/2013 avente per oggetto: Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio 2013. Prime disposizioni operative.
E’ opportuno rilevare che il rilascio della patente di guida automobilistica è di per sé subordinato all’accertamento dell’identità personale del richiedente, mediante la produzione dei documenti richiesti dalla legge a tal fine.
Pertanto, dal combinato disposto delle norme giuridiche summenzionate, nonché alla luce delle circolari e dei pareri ministeriali richiamati, si ricava che le nuove (ed attuali) patenti di guida automobilistica di cui al D.M. 7.10.1999, emesse e rilasciate dai competenti Uffici della Direzione Generale della Motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ossia da un’Amministrazione dello Stato), ed in quanto aventi tutti i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge, possono e devono essere fatte valere come valido documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità; esse, nondimeno, devono considerarsi altresì equivalenti alle “vecchie” patenti di guida rilasciate dalle Prefetture.
Il loro utilizzo dovrà pertanto ammettersi, per i suindicati fini di identificazione personale, tanto nei rapporti tra privati, quanto nei rapporti intercorrenti tra questi ultimi e la Pubblica Amministrazione (ivi compresi i gestori di pubblici servizi).
E’ escluso, invece, che la patente di guida automobilistica possa essere considerata documento valido ai fini dell’espatrio, a differenza della carta di identità.