Alcune disposizioni del C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 consentono di riconoscere la legittimazione dell’Organizzazione Sindacale ad esercitare il diritto di accesso sulla documentazione relativa ai trattamenti economici accessori dei docenti, sussistendo peraltro gli elementi richiesti dall’art. 22, c. 1, lett. c) della L. 241/1990. Lo ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, (Sez. I, Sentenza 26 maggio 2022, n. 208), richiamando la pronuncia resa dal Consiglio di Stato (Sez. VI, 20 luglio 2018, n. 4417) in analoga fattispecie.
IL CASO
Una Organizzazione Sindacale degli Insegnanti ha adito il T.A.R. Abruzzo chiedendo l’annullamento di un provvedimento amministrativo, trasmesso in allegato alla pec con cui un Dirigente Scolastico aveva confermato il diniego all’accesso a seguito di istanza di accesso del 19/02/2021 opposto a mezzo pec. In particolare, la ricorrente Organizzazione sindacale aveva richiesto al Dirigente Scolastico di accedere, ex legge 241/1990, anche al fine di salvaguardare gli interessi statutari e la sfera giuridica del corpo docente collettivamente intesa, ai documenti aggregati e disaggregati:
- i nominativi dei docenti che nell’a.s. 2019/20 avevano ricevuto compensi attinti dal Fondo d’istituto (FIS) dell’Istituto;
- gli incarichi afferenti al Fondo integrativo d’Istituto singolarmente conferiti a ogni docente e la correlativa quota di FIS erogata a ciascun docente per lo svolgimento dei relativi incarichi.
Diritto all’informazione riconosciuto dal C.C.N.L.
Nell’accogliere il ricorso, con conseguente obbligo dell’amministrazione, in persona del Dirigente Scolastico, di esibire i documenti richiesti dal sindacato ricorrente nel termine di 30 giorni, il collegio ha spiegato che il C.C.N.L. riconosce alle associazioni sindacali un diritto all’informazione, quale “presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti” (art. 5, c. 1, C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018), che può avere a oggetto “tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa” (art. 5, c. 4 CCNL).
Tra le materie oggetto di contrattazione integrativa “a livello di istituzione scolastica ed educativa”, vi sono:
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ex art. 45, c. 1, d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo e ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;” (art. 22 CCNL).
La legittimazione ad esercitare l’accesso
Secondo il collegio le citate disposizioni permettono di riconoscere la legittimazione dell’associazione sindacale ricorrente a esercitare l’accesso sulla documentazione relativa ai trattamenti economici accessori. Sussistono, infatti, gli elementi richiesti dall’art. 22, c. 1, lett. c) della l. 241 del 1990:
- un “interesse diretto, concreto e attuale”, quello alla verifica della congruità tra quanto contrattato e corrisposto,
- una “situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, costituita dal diritto all’informazione dell’associazione sindacale sulle materie nelle quali si esplica la contrattazione collettiva.
L’ampiezza del diritto di accesso
Sulla scorta di un precedente (Cons. St., sez. VI, 20 luglio 2018, n. 4417), in merito al profilo relativo all’estensione del diritto d’accesso e all’adeguatezza dei dati forniti, il collegio non ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esercizio delle prerogative sindacali di verifica, la documentazione contenente i dati in forma aggregata o parzialmente disaggregata, precisando che senza dubbio i dati forniti non consentono un controllo puntuale e completo circa la destinazione degli importi costituenti i trattamenti economici accessori, e che un’ostensione parziale e incompleta dei dati non può trovare giustificazione nel diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti. Nella richiamata occasione il Consiglio di Stato aveva infatti chiarito che il sindacato ha diritto a conoscere, acquisendone la copia, tutti i documenti (e le informazioni in esso contenute) delle procedure di formazione, accesso, ripartizione e distribuzione delle somme contenute nel fondo, senza necessità di alcuna riduzione della massa documentale o di informazioni contenute in ciascun documento, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto.