Totale accoglimento del ricorso in materia di valutazione nelle graduatorie ATA della scuola del servizio prestato presso le ASL.
La protagonista della vicenda è un’assistente Amministrativa, vittima di un errore interpretativo del Ministero dell’Istruzione che, con un colpo di spugna, si è vista cancellare un’intera carriera lavorativa. Infatti la ricorrente, già collaboratrice scolastica con contratti a termine e successivamente destinataria di ulteriore incarico a tempo determinato come “assistente amministrativo” dal settembre 2021 al giugno 2022 è stata destinataria di un provvedimento di risoluzione ante tempus del contratto a seguito della rettifica del punteggio con attribuzione di punti zero ai servizi prestati presso l’Azienda Sanitaria del Veneto, nonché l’illegittima esclusione dal concorso per soli titoli per l’accesso al profilo di “assistente amministrativo” di cui al decreto del 22 aprile 2022, per mancanza del requisito dei 24 mesi di servizio.
L’Amministrazione infatti, secondo un’interpretazione letterale del D.M. 640/2017 e del D.M. 50/2021 ha ritenuto che le Aziende Sanitarie non sono Amministrazioni Statali e non sono neppure Enti locali, per cui il relativo servizio presso le stesse non è valutabile ai fini delle graduatorie ATA.
Il Tribunale di Venezia, disattendendo le difese del Ministero dell’Istruzione costituito in giudizio, ed accogliendo in toto le argomentazioni difensive prospettate dall’avv. Santina Franco volte ad affermare che le ASL sono enti strumentali della Regione ed in quanto tali, il relativo servizio non può che essere computato nelle graduatorie ATA, con la sentenza del 30.11.2022 ha precisato che “L’interpretazione prospettata dal Ministero, sebbene aderisca in maniera pedissequa al dato testuale, non è condivisibile a fronte dell’evidente ratio legis volta ad avvantaggiare chi ha già prestato servizio presso una pubblica amministrazione. L’espressione “amministrazioni statali” è in realtà utilizzata in senso atecnico, facendo riferimento a tutte le amministrazioni pubbliche in senso lato, così come richiamate dall’art. 1 del d. lgs. 165/2001. D’altro canto una diversa interpretazione creerebbe una disparità di trattamento difficilmente giustificabile, non essendo dato comprendere il motivo per cui debba essere valorizzato il servizio presso un Ente locale e non viceversa presso la Regione o gli enti strumentali della Regione. Né la diversità potrebbe spiegarsi alla luce della diversa e specifica professionalità acquisita, posto che la qualifica di collaboratore scolastico non necessita di particolari competenze”.