Graduatorie GPS e Algoritmo: Spetta al Giudice Ordinario e non al T.A.R. la contestazione sul suo funzionamento

In attesa che il Ministero dell’Istruzione dia le indicazioni su come verranno corretti i malfunzionamenti dell’algoritmo per evitare gli errori dello scorso anno scolastico, continuano le vicende giudiziarie di coloro che sono rimasti vittime di questo meccanismo nell’attribuzione degli incarichi dalle Gps. Più volte nella aule di tribunale si è parlato di illegittimità, ma intanto molti docenti precari si sono visti sfumare la possibilità di conseguire incarichi annuali dalle predette graduatorie.

Ripercorrendo la vicenda il problema di fondo si era basato sulle lamentele (trasformatesi poi in ricorsi) di molti docenti che si erano visti scavalcare dai colleghi peggio posizionati nelle Gps.

La mancata indicazione delle disponibilità delle sedi è stata più volte individuata come uno dei difetti principali della procedura di attribuzione degli incarichi di supplenza dalle predette graduatorie. E nonostante ciò, anche se l’algoritmo dovesse essere perfezionato in vista delle nomine da Gps per l’a.s 2023/2024, resterà per tutti gli aspiranti un salto nel vuoto, dato che le sedi continueranno a non essere note al momento della scelta delle 150 preferenze.

In una delle più recenti pronunce sulla questione dell’algoritmo (TAR Lazio, Sentenza del 12 giugno 2023, n. 10016) si è voluto porre l’attenzione sulla competenza a giudicare in merito alle controversie che lo vedono come motivo del contendere.

A riportarlo è il quotidiano Reti di Giustizia:

Sugli atti impugnati relativi all’assegnazione delle sedi ai docenti inseriti nelle GPS e nelle graduatorie di istituto, anche per i vizi derivanti dal non corretto funzionamento del programma informatico utilizzato, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella sfera di conoscibilità del giudice ordinario con funzioni di giudice del lavoro.”

Inoltre ha anche aggiunto che “le decisioni della pubblica amministrazione in ordine all’assegnazione delle sedi ai docenti collocati nelle graduatorie, anche se organizzate con moderni sistemi informatici, riguardano un segmento dell’azione amministrativa privo di rilievo pubblicistico, trattandosi di attività che la p.a. svolge in qualità di datore di lavoro di diritto privato, pertanto, le eventuali irregolarità, a prescindere se riguardino l’attività documentale o informatica della p.a., vanno contestate davanti al giudice del lavoro.”