Il potere disciplinare del Dirigente Scolastico nei confronti dei docenti: Quando può sanzionare e quando no.

Il potere del Dirigente Scolastico di sanzionare i docenti è disciplinato da normative precise che stabiliscono i confini entro cui tale autorità può essere esercitata. Il Dirigente Scolastico (DS) ha il compito di garantire che i docenti rispettino i loro doveri professionali, ma non ha piena discrezionalità nel comminare sanzioni, poiché deve agire entro i limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi.

Fonti normative di riferimento

Le fonti principali che regolano il potere disciplinare del DS nei confronti dei docenti sono:

  1. Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (C.C.N.L.): Questo documento disciplina le relazioni tra docenti e amministrazione scolastica. Attualmente, il CCNL è oggetto di revisione, come previsto dall’art. 178 del CCNL del 2019.
  2. Testo Unico sull’Istruzione (D. Lgs. 297/1994): Questo decreto legislativo stabilisce le sanzioni e le modalità con cui possono essere applicate in ambito scolastico. In particolare, gli articoli dal 492 in poi regolano le diverse tipologie di sanzioni applicabili ai docenti e ne definiscono i criteri.

Tipologie di Sanzioni Previste

Il Testo Unico individua diverse sanzioni che variano in gravità, a seconda della natura e della serietà delle violazioni commesse dal docente. Di seguito le sanzioni principali:

  1. Censura (Art. 492): Si tratta di una dichiarazione di biasimo scritta e motivata. È una sanzione per violazioni non gravi dei doveri professionali. È la misura disciplinare più lieve ed è irrogabile direttamente dal DS.
  2. Sospensione fino a un mese (Art. 494): Questa sanzione è applicabile per violazioni più gravi, come:

– Atti non conformi alle responsabilità e alla correttezza professionale.

– Grave negligenza nel servizio.

– Violazione del segreto d’ufficio.

– Omissione degli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

  1. Sospensione tra 1 e 6 mesi (Art. 495): Questa misura è prevista per infrazioni di particolare gravità, che includono:

– Comportamenti che pregiudicano lo svolgimento regolare delle lezioni.

– Perseguimento di interessi personali a discapito della funzione educativa.

– Abuso di autorità (ad esempio, atti di abuso di mezzi di correzione nei confronti degli alunni).

  1. Sospensione per 6 mesi (Art. 496): È riservata agli atti di estrema gravità che costituiscono anche reato, punibile con pena detentiva superiore a 3 anni. In questi casi, se il docente viene condannato in appello, può essere sospeso per 6 mesi e, alla fine della sospensione, essere assegnato a compiti diversi dall’insegnamento.
  2. Destituzione dall’insegnamento (Art. 498): È la sanzione più grave e prevede il licenziamento del docente per atti dolosi che hanno provocato grave pregiudizio agli alunni, alla scuola o alle famiglie. Un esempio di questo tipo di sanzione è l’allontanamento di un docente per condotte immorali o reati gravi, come il caso di un insegnante destituito dopo aver intrapreso una relazione con una studentessa, confermato dalla Corte di Cassazione nell’ottobre 2022.

Quando il Dirigente Scolastico Può Sanzionare

Il DS ha potere disciplinare solo per le sanzioni meno gravi, come la censura e l’avvertimento scritto. Questo potere è limitato a violazioni minori dei doveri professionali. In caso di violazioni più gravi, come la sospensione o la destituzione, il DS non ha competenza diretta e deve trasferire il caso all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), che ha la facoltà di gestire queste sanzioni.

Sanzioni irrogabili direttamente dal DS:

– Censura: Il DS può applicare questa sanzione per comportamenti che non siano in linea con i doveri di servizio, ma che non sono particolarmente gravi.

– Avvertimento scritto: Simile alla censura, ma con una valenza meno formale.

Quando il Dirigente Scolastico Non Può Sanzionare

Il DS non ha il potere di sospendere i docenti o di applicare sanzioni più severe, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 28111/2019 e n. 20059/2021). Le sanzioni più gravi, come la sospensione e la destituzione, possono essere decise solo dall’UPD, che gestisce i procedimenti disciplinari per il personale docente.

Sanzioni che il DS non può irrogare:

– Sospensione fino a un mese o più: Come precisato dalla normativa e dalla giurisprudenza, il DS non ha il potere di sospendere i docenti, nemmeno per periodi brevi.

– Destituzione dall’insegnamento: Questa sanzione, riservata ai casi di estrema gravità, deve essere gestita a livello superiore, con l’intervento dell’UPD e delle autorità competenti.

Il potere disciplinare del DS è limitato alle sanzioni più lievi, come la censura e l’avvertimento scritto. Nei casi più gravi, che richiedono sanzioni più pesanti come la sospensione o la destituzione, la competenza passa all’UPD. Questo sistema è concepito per garantire equità e proporzionalità nella gestione dei procedimenti disciplinari, proteggendo sia l’integrità dell’ambiente scolastico che i diritti dei docenti.