E’ quanto stabilito dal Tribunale di Latina con sentenza n. 40/2021 in favore di tre assistenti amministrative di Latina che, godendo da anni del beneficio della II posizione economica, non avevano accettato la nomina su posto vacante da DSGA.
Nello specifico, il Tribunale accoglieva integralmente le argomentazioni articolate nel ricorso introduttivo nel quale veniva dedotto che, ai sensi dell’art. 50 del CCNL 2006/09, in concreto l’utilizzazione dell’assistente amministrativo titolare della II posizione economica può avvenire o per ricoprire assenze temporanee del DSGA (malattia, maternità, ferie) oppure per coprire posti vacanti (in organico di fatto o di diritto).
Orbene, appare evidente che soltanto in caso di sostituzione per assenze temporanee l’assistente amministrativo che gode della seconda posizione economica sia obbligato alla sostituzione, in quanto si tratta di far fronte ad esigenze contingenti e dirette ad assicurare la continuità della funzione del DSGA. Invece, nel caso di posto vacante di DSGA si tratta di coprire vacanze di organico in attesa di altro DSGA da nominare. Dunque, in questo secondo caso non si tratta soltanto di far fronte a situazioni di sostituzioni del DSGA nel medesimo Istituto nel quale presta servizio l’assistente amministrativo, ma si tratta di situazioni che coinvolgono la copertura di organico e il reclutamento.
E tale differenza giustifica anche il diverso trattamento economico che l’assistente amministrativo, titolare della II posizione economica, riceve nelle due situazioni: nel caso di assenza temporanea del DSGA l’assistente amministrativo non riceve alcun incremento retributivo; diversamente, nel caso di assunzione di incarico da DSGA su posto vacante in organico, l’assistente amministrativo riceve un incremento retributivo comprensivo dell’indennità di funzioni superiori e dell’indennità di direzione.
L’aumento della retribuzione prevista nel caso di accettazione dell’incarico su posto vacante di DSGA trova la sua ratio nella modifica della quantità e della qualità della prestazione lavorativa dell’assistente amministrativo che esclude qualsiasi forma di obbligatorietà dell’incarico.
In sostanza, nel caso di assunzione di incarico di DSGA vacante in organico, l’assistente amministrativo
andrebbe a svolgere una prestazione lavorativa differente in termini qualitativi e quantitativi rispetto a quella per cui è stato assunto (tanto è vero che ne viene notevolmente aumentata la retribuzione). Ne consegue che tale sostanziale modificazione della prestazione non potrebbe comportare alcun obbligo per il medesimo assistente amministrativo di accettare l’incarico.
In conclusione, il Giudice del Lavoro, ha ordinato l’immediata reintegra nella II posizione economica delle ricorrenti, condannando, altresì, il Ministero dell’Istruzione a corrispondere le somme indebitamente decurtate.