Il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell’accesso ai ruoli, in ogni settore

Lo ha ribadito la sezione Lavoro del Tribunale di Foggia esaminando il ricorso di un assistente amministrativo che ha chiesto il riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza di nomina ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto. Interpretando la normativa vigente che si rifà in particolare all’articolo n. 2050 del d.lgs. 66/2010 (“Codice dell’ordinamento militare”).

Sulla validità dei periodi di leva obbligatori e quelli civili equiparati ormai esiste un’ampia giurisprudenza ampiamente favorevole sia di merito che di legittimità determinando quanti hanno svolto il servizio militare obbligatorio (ante 01.01.2005) a presentare ricorso.

Lo stesso Consiglio di Stato e la stessa Cassazione si sono pronunciati nel senso che il servizio militare essendo un servizio svolto alle dipendenze dello Stato non può non essere considerato nelle graduatorie e nemmeno con validità ridotta.

Tutti i dipendenti della scuola, docenti e Ata, possono quindi ottenere la piena valutazione servizio militare prestato sia in costanza che non in costanza di nomina e questo vale sia per le graduatorie pre-ruolo che dopo quelle la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato.