Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso: l’anno 2013 va riconosciuto per la progressione di carriera

La sentenza n. 10617/2024 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, emessa il 24 ottobre 2024, rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti del personale scolastico riguardo alla corretta ricostruzione della carriera, nello specifico degli insegnanti. La decisione è stata pronunciata in risposta a un ricorso presentato dalla UIL Scuola, che si è avvalsa dell’esperienza dell’Avvocato Domenico Naso, responsabile dell’Ufficio Legale del Sindacato. Il tribunale ha accolto il ricorso, stabilendo che l’anno scolastico 2013 debba essere incluso nel calcolo dell’anzianità, indipendentemente dal blocco delle posizioni stipendiali attuato in quel periodo.

Contesto della Sentenza

Nel 2013, il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici aveva escluso, a livello finanziario, l’anno dal conteggio per la progressione economica. Questa misura era stata implementata per limitare la crescita della spesa pubblica in un periodo di crisi economica. Tuttavia, l’interpretazione giuridica di tale blocco è stata oggetto di dibattito, in quanto penalizzava la progressione di carriera di molti insegnanti e personale scolastico, rallentando il riconoscimento della loro anzianità professionale.

Il Tribunale di Roma, nell’accogliere il ricorso, si è rifatto a un pronunciamento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 16133/2024, che ha stabilito che gli effetti del blocco del 2013 debbano limitarsi esclusivamente alla sfera economica, senza ripercussioni giuridiche per quanto riguarda la progressione di carriera. Questa interpretazione permette, dunque, che il 2013 venga considerato agli effetti giuridici per la carriera degli insegnanti, anche se non produce incrementi retributivi.

Motivi della Decisione e Importanza del Precedente della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la propria ordinanza, ha chiarito che la sospensione dei benefici economici non deve influire negativamente sul conteggio dell’anzianità. Ciò significa che, pur non potendo percepire un aumento economico per il 2013, gli insegnanti e il personale scolastico non devono subire una penalizzazione in termini di progressione professionale. Questa interpretazione ha aperto la strada per decisioni simili in tribunali di grado inferiore, come nel caso del Tribunale di Roma, che ha confermato il diritto alla corretta ricostruzione della carriera per la docente che aveva presentato il ricorso.

Implicazioni della Sentenza per il Personale Scolastico

Questa sentenza è significativa per il mondo della scuola e rappresenta una vittoria per il personale scolastico che, a causa del blocco del 2013, ha visto rallentare la propria progressione di carriera. La decisione crea un precedente importante e potrebbe avere un impatto su numerosi altri ricorsi in corso o futuri, agevolando il riconoscimento dell’anno 2013 come anno valido ai fini giuridici della carriera per tutto il personale scolastico italiano.

L’accoglimento del ricorso sottolinea anche l’importanza del sindacato UIL Scuola e del lavoro degli avvocati come Domenico Naso, che si impegnano per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori. La sentenza fornisce un’ulteriore conferma che la giustizia italiana, specialmente grazie all’orientamento dato dalla Corte di Cassazione, sta cercando di assicurare una tutela giuridica completa e coerente per il personale della scuola.

Prospettive Future

La decisione del Tribunale di Roma si inserisce in una serie di pronunce che potrebbero orientare il futuro della giurisprudenza in ambito scolastico, costringendo eventualmente il Ministero dell’Istruzione e le autorità competenti a riconsiderare i criteri per il calcolo dell’anzianità, tenendo conto degli anni bloccati per ragioni economiche. La sentenza, infatti, non solo riconosce l’importanza della stabilità lavorativa per gli insegnanti, ma riafferma il valore dell’anzianità come elemento imprescindibile per la progressione di carriera, a prescindere dalle contingenze economiche.

Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – Sentenza n. 10617 del 23/10/2024