La carta elettronica del docente spetta anche al docente precario.

In continuità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e del Consiglio di Stato, anche il Giudice del lavoro di Potenza reputa in contrasto con la clausola 4, punto i, dell’accordo quadro sul lavoro a termine (allegato alla Direttiva 1999/70/CE) la disciplina interna introdotta dalla l. n. 107/2015 (c.d. legge sulla buona scuola), che riconosce la “carta docenti” al solo personale di ruolo, escludendone quello precario.

L’aggiornamento professionale costituisce un diritto – dovere di tutto il personale docente. È, perciò, discriminatorio escludere dal beneficio in questione il personale non di ruolo che è chiamato a svolgere mansioni identiche a quelle rese dal personale di ruolo.