La contrattazione integrativa di istituto: sintesi delle fasi e azioni da intraprendere.

Analizziamo brevemente le varie fasi della Contrattazione Integrativa di Istituto.

TEMPISTICHE

Il C.C.N.L. Istruzione e Ricerca per quanto riguarda le relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica (art. 6), stabilisce che il Dirigente scolastico debba:

  • avviare le trattative non oltre il 15 settembre e presentare la propria proposta contrattuale entro dieci giorni dall’avvio delle trattative;
  • concludere le trattative entro il 30 novembre;

I Termini sono ordinatori.

AZIONI

L’apertura delle trattative avviene tramite comunicazione scritta da parte del Dirigente Scolastico in cui la RSU e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. sono invitate a partecipare ad un incontro al fine di fornire:

  1. l’informazione preventiva,
  2. l’informazione successiva;
  3. e per avviare la contrattazione per il rinnovo del contratto integrativo di istituto.
  4. L’informazione preventiva permette alla parte sindacale di conoscere l’orientamento dell’Amministrazione scolastica in merito alle materie stabilite dal CCNL scuola nell’art. 6, co. 2 lettere a), g), h), i), m).

L’informazione successiva permette alla parte sindacale di verificare la corretta attuazione degli adempimenti previsti nelle materie oggetto di contrattazione di cui all’art. 6, co. 2, lettere n), o).

Il Dirigente Scolastico fornisce pertanto un rendiconto dimostrativo sull’utilizzo delle risorse a beneficio del personale docente e ATA. Per quanto riguarda la comunicazione dei nominativi di cui al punto n), benchè la questione continui a suscitare ancora dubbi e contrasti, si richiama uno dei più recenti chiarimenti espressi dal Garante della Privacy in risposta ad uno specifico quesito posto dall’ARAN con nota Prot. 28510/90946 del 7 ottobre 2014.

Il Dirigente Scolastico formalizza la proposta di contratto integrativo d’Istituto con riferimento alle:

  • materie oggetto di contrattazione previste all’ art. 6, co. 2, lettere j), k), l), CCNL scuola;
  • eventuali somme non utilizzate derivanti dalla contrattazione precedente;
  • eventuali altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati
  • eventuali contributi dei genitori.

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001, art. 40, co. 3-sexies “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti…” e allegati alla Circolare MEF-DFP n. 25 del 19/07/2012, Prot. N. 64981.

In caso di accordo tra le parti

  • si sottoscrive un’ipotesi di contratto che, unitamente alle relazioni illustrative, va inviata entro 5 gg ai Revisori dei Conti perché esprimano un parere di compatibilità finanziaria (art. 40 bis, co. 1 D. Lgs. 165/2001);
  • In seguito a parere positivo o trascorsi 30 giorni senza osservazioni da parte dell’organo di controllo, si procede con la stipula definitiva del Contratto integrativo.
  • L’invio della contrattazione integrativa all’ARAN ed al CNEL, a partire dal 01/10/2015, sarà effettuata attraverso la “Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi”, entro 5 gg dalla sottoscrizione, con le modalità previste nella Circolare Aran prot. N. 21279 del 08/09/2015.
  • Il Contratto integrativo, corredato dalle Relazioni illustrative, dovrà essere pubblicato sul sito della scuola.

In caso di mancanza di accordo tra le parti

  • Per le questioni controverse, le Parti possono rivolgersi alla commissione bilaterale di cui all’art. 4, co. 4, lettera b) CCNL;
  • Il Dirigente Scolastico può, in via provvisoria, adottare le misure previste dal D. Lgs. 165/2001, art. 40, co. 3-ter.