La RSU rappresenta i lavoratori nel luogo di lavoro prescindendo dalla sigla sindacale con la quale sono stati eletti.
Nel pubblico impiego le prime elezioni RSU si sono svolte il 22, 23 e 24 novembre 1998. Nella scuola si votò per la prima volta dal 13 al 16 dicembre 2000. In tutti i comparti della conoscenza (scuola, università, enti pubblici di ricerca e alta formazione artistica e musicale) i lavoratori sono stati chiamati a rinnovare i loro rappresentanti il 3, 4 e 5 marzo 2015, con un’importante novità: anche i lavoratori a tempo determinato hanno potuto votare ed essere eletti.
Le ultime elezioni per il rinnovo delle RSU si sono svolte il 17, 18 e 19 aprile 2018.
Generoso è stato l’impegno di tanti uomini e tante donne, che ad una progressiva esperienza contrattuale che sono andati maturando hanno affiancato la non facile “arte” del sapersi rapportare con gli altri lavoratori. Questo nella convinzione che la contrattazione sul posto di lavoro rappresenta uno strumento fondamentale per garantire i diritti fondamentali ed imprescindibili di lavoratrici e lavoratori, per assicurare la trasparenza nelle scelte e nell’assegnazione delle risorse.
Che cosa è la RSU
RSU vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria. È un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato.
La normativa fondamentale di riferimento è l’Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale del 7 agosto 1998.
Come si costituisce
La RSU si costituisce con le elezioni. Le procedure sono regolate principalmente dall’Accordo Quadro e prevedono la partecipazione al voto di almeno il 50% +1 degli elettori. In caso contrario la RSU non si costituisce e occorre indire nuove elezioni. È questo il primo passo della sua legittimazione.
I componenti delle RSU sono eletti su liste del sindacato ma possono anche essere non iscritti a quel sindacato, in ogni caso gli eletti rappresentano tutti i lavoratori non il sindacato nella cui lista sono stati eletti.
Competenza della RSU
I poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo C.C.N.L. (contratto collettivo nazionale di lavoro) di comparto.
Chi è eletto nella RSU, tuttavia, non è un funzionario del sindacato, ma una lavoratrice o un lavoratore che svolge un preciso ruolo: rappresenta le esigenze dei lavoratori senza con ciò diventare un sindacalista di professione. La RSU, dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando l’applicazione del contratto o trasformando in una vertenza un particolare problema. Se è in grado, la RSU può anche farsi carico di una prima tutela, cercando di risolvere il contrasto del lavoratore con il datore di lavoro, per poi passare, eventualmente, la tutela al sindacato e ai legali.
La RSU funziona come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta e se firmare un accordo.
Quanto dura in carica
La RSU svolge il suo ruolo a tempo determinato. Infatti, rimane in carica tre anni, alla scadenza dei quali decade automaticamente e si devono fare nuove elezioni. Sono inoltre previsti, articolo 7 dell’Accordo Quadro già citato, i casi di dimissioni degli eletti, la loro sostituzione e l’eventuale decadenza prima del termine.
Il Governo, con l’articolo 15 del DL n.157 del 30 novembre 2020, vista la situazione di emergenza sanitaria, ha disposto, con riferimento alla tornata contrattuale 2022-2024, il differimento della rilevazione delle deleghe rilasciate alle Organizzazioni sindacali al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, il rinvio delle elezioni RSU, previsto per il mese di aprile 2021, che si svolgeranno entro il 15 aprile del 2022.
La tutela del delegato RSU e l’esercizio dei diritti sindacali
Svolgendo un ruolo esposto, il delegato RSU ha una tutela rafforzata rispetto a quella data ad ogni lavoratore (articoli 1-15 dello Statuto dei Lavoratori).
I componenti della RSU sono, inoltre, titolari di diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro e contratti. I diritti, quali l’uso della bacheca, la convocazione di una assemblea e l’uso di permessi retribuiti, spettano alla RSU nel suo insieme e non ai singoli componenti.
Sicurezza e prevenzione in ogni luogo di lavoro, la figura del RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la persona eletta o designata all’interno della RSU per rappresentare i lavoratori sugli aspetti che concernono la salute e la sicurezza durante il lavoro.
È una figura resa obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro dal DLgs 626/94, successivamente trasfuso nel cosiddetto testo unico sulla sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 81/2008 (versione aggiornata).
La legge e i Contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) attribuiscono al RLS una serie articolata di compiti e funzioni. Egli gode delle stesse e identiche tutele previste per il delegato sindacale.
Quattro sono i diritti fondamentali riconosciuti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
- diritto all’informazione;
- diritto alla formazione;
- diritto alla consultazione e alla partecipazione;
- diritto al controllo e alla verifica.
Gli obblighi a cui deve adempiere, invece, sono:
- avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo;
- mantenere il segreto d’ufficio.