Lo sciopero nel settore scolastico: diritti, doveri e conseguenze per il personale

Con lo sciopero del comparto pubblico, inclusi gli istituti scolastici di tutto il Paese, il 31 ottobre è importante che il personale scolastico sia ben informato sui propri diritti, doveri e sulle possibili implicazioni legate alla partecipazione o alla non partecipazione a questa manifestazione. In questo articolo analizzeremo i principali aspetti connessi allo sciopero, fornendo chiarimenti dettagliati sulla normativa vigente.

Lo sciopero è un diritto costituzionale

Lo sciopero è un diritto riconosciuto e tutelato dalla Costituzione italiana nell’articolo 40, che garantisce a ciascun lavoratore la possibilità di aderire liberamente e senza obbligo di giustificazione. Nello specifico, per il personale scolastico, la decisione di partecipare allo sciopero è individuale e non soggetta a comunicazione anticipata. Questo significa che un docente o membro del personale ATA non è tenuto a informare la dirigenza scolastica della propria intenzione di aderire, potendo decidere anche all’ultimo minuto.

Tuttavia, in vista dello sciopero, le dirigenze scolastiche sono tenute, come da normativa (articolo 3, comma 4 dell’accordo del 2 dicembre 2020), a informare il personale riguardo alla proclamazione dello sciopero. Questo viene fatto, di solito, tramite una comunicazione sul registro elettronico, dove i lavoratori possono indicare la propria intenzione di partecipare, non partecipare o restare in attesa di una decisione. Va però ribadito che, sebbene tale manifestazione d’intenzione sia richiesta, non è vincolante: ogni lavoratore può prendere la decisione definitiva di aderire allo sciopero anche il giorno stesso.

Obblighi e procedure per i non scioperanti

Il personale che decide di non partecipare allo sciopero deve comunicare la propria presenza a scuola alla dirigenza scolastica nella giornata stessa. Questo solitamente avviene tramite il referente di plesso o un altro responsabile preposto. Tale prassi serve a fornire dati precisi sul numero di adesioni allo sciopero, che la dirigenza scolastica è tenuta a comunicare al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Questo monitoraggio è funzionale sia per garantire trasparenza nell’adesione alle manifestazioni di sciopero sia per assicurare che il diritto al servizio sia tutelato per studenti e famiglie.

Limiti annuali di adesione allo sciopero

Esistono dei limiti sul numero di ore che il personale scolastico può dedicare agli scioperi durante l’anno. Nello specifico, nelle scuole primarie è consentito un massimo di 40 ore (pari a circa 8 giorni) di astensione dal lavoro per sciopero, mentre nelle scuole secondarie il limite è di 60 ore (circa 12 giorni). Inoltre, per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche, esistono alcune restrizioni temporali: ad esempio, non è possibile aderire a scioperi durante i giorni dedicati agli scrutini, se ciò dovesse comportare un rinvio superiore ai 5 giorni. Una regola eccezionale riguarda gli scrutini finali propedeutici agli esami, che non possono essere in alcun modo posticipati.

Infine, la normativa vieta gli scioperi nei primi cinque giorni di settembre e nei tre giorni successivi alle vacanze natalizie e pasquali, periodi cruciali per l’avvio e la continuità delle attività scolastiche.

Conseguenze della partecipazione allo sciopero

Dal punto di vista normativo, aderire allo sciopero non comporta alcuna conseguenza disciplinare o di altro tipo, in quanto l’adesione allo sciopero non viene considerata un’inadempienza contrattuale. L’unico impatto, per chi decide di aderire, riguarda la retribuzione, che viene decurtata di un importo pari alla retribuzione giornaliera, indipendentemente dall’orario di servizio di ciascun lavoratore. Questo significa che, se un lavoratore svolge meno ore di servizio in un determinato giorno, la trattenuta sarà comunque equivalente a quella di una giornata lavorativa piena.

È importante notare che l’adesione allo sciopero non interrompe il servizio e non influisce sulla progressione di carriera. Tuttavia, l’astensione dal lavoro in questa occasione non viene conteggiata per il superamento del periodo di prova per il personale neo-assunto.

Implicazioni contributive e previdenziali

Lo sciopero ha anche implicazioni contributive, poiché i contributi vengono calcolati sulla base della retribuzione effettivamente percepita. Di conseguenza, per chi partecipa allo sciopero, la retribuzione ridotta comporta una leggera diminuzione dei contributi versati. Su questo tema, negli anni si sono alternati diversi orientamenti tra gli enti previdenziali. In passato, l’INPDAP, con la nota n. 65837 del 1995, aveva espresso l’obbligo contributivo anche sulle giornate di sciopero. Tuttavia, l’INPS, con la circolare n. 6 del 2014, ha successivamente chiarito che le giornate di sciopero, riducendo la retribuzione, determinano anche un imponibile previdenziale inferiore. Questo non comporta, però, alcuna interruzione della continuità contributiva, ma solo una riduzione dell’importo contributivo.

Sciopero e diritti del personale scolastico

In conclusione, lo sciopero rappresenta un diritto fondamentale per il personale scolastico, tutelato dalla Costituzione e soggetto a una disciplina normativa specifica che regola le modalità di partecipazione e le implicazioni finanziarie. Il personale scolastico è libero di aderire senza dover fornire spiegazioni alla dirigenza, e la scelta di partecipare non comporta conseguenze sul piano disciplinare o sulla progressione di carriera. L’unico effetto tangibile è una riduzione della retribuzione e, di riflesso, dei contributi previdenziali.