Permessi Legge104/1992 per il personale in part time: Quando si deve procedere con il riproporzionamento?

L’INPS con la circolare n. 133 del 17 luglio 2000 aveva precisato che in caso di contratto di lavoro part time verticale, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti andasse ridimensionato proporzionalmente.

Successivamente, sempre l’INPS con il messaggio n. 3114 del 07 agosto 2018, aveva fornito la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile ai casi di part time verticale e part time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese

Orientamento della giurisprudenza e della Cassazione

Per quanto riguarda il riproporzionamento in caso di part time verticale, la posizione dell’INPS continuava a non tenere conto della giurisprudenza della Cassazione che, con le sentenze n. 22925 del 29/09/2017 e 4069 del 20/02/2018, ha affermato che i tre giorni di permesso ex art. 33 della legge n. 104/1992 non si riproporzionano in caso di part time superiore al 50%.

Ad avviso della Suprema Corte appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione lavorativa part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi dell’anno e riconoscere, solo nel primo caso, il diritto alla integrale fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992.

Parere dell’ARAN

L’ARAN con l’O.A. CFC34 del 25 novembre 2019, ha affermato che l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22925/2017 ribadito anche nella sentenza n. 4069 del 20/02/2018, in tema di permessi ex legge 104/1992, per l’autorevolezza della fonte rappresenti in indirizzo applicativo concreto e fattuale.

Fermo restando, quindi, il generale obbligo di riproporzionamento nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale, in considerazione della natura dello strumento di politica socio-assistenziale del permesso riconosciuto per l’assistenza alla persona con grave disabilità, a parere della Suprema Corte non va operato il riproporzionamento dei tre giorni di permesso ex art. 33 della Legge 104/1992 nei confronti del lavoratore con contratto in part time verticale che effettui prestazione lavorativa per un numero di giornate superiori al 50% rispetto all’ordinario orario lavorativo in regime di full time.

I chiarimenti dell’INPS

L’INPS con la circolare n. 45 del 2021 ha chiarito che le formule, indicate nel messaggio n. 3114 del 07/08/2018, devono essere riviste alla luce degli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione che, come detto sopra, ha sentenziato che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.