Permessi per esami e visite specialistiche – Personale ATA

Pervengono numerosi quesiti alla nostra redazione da parte di personale ATA in merito alla fruizione dei permessi per visita specialistica previsti dall’attuale normativa contrattuale.

L’art. 33 del C.C.N.L. del Comparto Scuola triennio 2016-2018, prevede, esclusivamente per il personale ATA, ulteriori specifici permessi per l’espletamento di terapie, visite e prestazioni specialistiche od esami diagnostici fruibili sia su base giornaliera che su base oraria nella misura massima di 18 ore per anno scolastico.

Tali ore sono comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

L’articolo introduce una nuova tipologia di permesso (18 ore ad anno scolastico) non prevista dal precedente C.C.N.L. 2006-2009, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Le 18 ore sono ridotte in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale (sia orizzontale che verticale) procedendo al riproporzionamento delle ore di permesso.

Il permesso di cui all’art. 33 del C.C.N.L. è un vero e proprio diritto soggettivo del dipendente in merito alla sua fruizione, sottratto quindi alla discrezionalità del Dirigente Scolastico.

Inoltre non è richiesta alcuna attestazione preventiva sulla necessità di effettuare la prestazione (es. impegnativa del medico, prenotazione, ecc.).

La richiesta va formulata con almeno 3 giorni di anticipo, salvo i casi di comprovata urgenza e necessità per cui la domanda può essere presentata anche nelle 20 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si intende usufruire del periodo di permesso orario o giornaliero.

E’ opportuno chiarire che:

  • Se fruiti in ore solo al raggiungimento delle 6 ore complessive (sommando le singole ore fruite in periodi diversi) si considera giornata di malattia scalandola dal periodo di comporto senza però effettuare la trattenuta fino ai 10 giorni;
  • Se fruiti per l’intera giornata si considera l’orario di lavoro del dipendente in quella determinata giornata (ad es. 6 ore da scalare direttamente dalle 18 ore), dopodiché oltre a considerarla come malattia scalandola dal periodo di comporto, si effettua anche la trattenuta fino ai 10 giorni.

E’ bene ricordare che è obbligatorio che il dipendente presenti al Dirigente Scolastico l’attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico e dalla struttura pubblica o privata che ha svolto la visita o la prestazione.

One thought on “Permessi per esami e visite specialistiche – Personale ATA

  1. Il Personale Ata può chiedere fino a 18 ore annue per visite specialistiche e farsi rilasciare la giustifica dalla struttura. Contemporaneamente può chiedere anche giornate intere di visita specialistica (assenza per malattia). Queste vanno giustificate allo stesso modo con un certificato della struttura o serve qlc altro?
    Perchè non tutte le segreterie applicano la normativa in maniera omogenea. In una segreteria lo scorso anno potevo usufruire delle 18 ore e delle ulteriori richieste di visita specialistica come assenza giornaliera per malattia ed in entrambi i casi potevo giustificarlo semplicemente con la certificazione della struttura (anche senza indicazione di orario). Ora invece mi viene richiesto, se si chiede la giornata intera di assenza malattia per visita, l’ulteriore dicitura “incapacità a svolgere attività lavorativa”, che però nessuna struttura mi vuole rilasciare. Come mi devo comportare?

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