Personale retribuito con il FIS: nessun obbligo di comunicazione alle organizzazioni sindacali

Siglato in data 19.04.2018, il contratto di comparto, attualmente in vigore, ha modificato, sotto diversi profili, l’assetto delle relazioni sindacali.

Di seguito i contenuti dei pareri forniti dall’Avvocatura dello Stato, dall’ARAN e dal Garante per la Privacy in merito ad un quesito posto da una O.S. di Dirigenti Scolastici circa la richiesta ricevuta da alcune organizzazione sindacali avente ad oggetto l’ostensione dei nominativi del personale scolastico impegnato in attività e progetti retribuiti con il FIS e l’ammontare degli emolumenti percepiti dai singoli dipendenti.

Sul tema l’Avvocatura ha, dapprima, riportato la pregressa posizione del Consiglio di Stato, ormai superata, che aveva ritenuto sussistente una legittimazione ed un interesse a conoscere ogni particolare della procedura, onde poter svolgere pienamente e compiutamente il proprio mandato sindacale. Ciò, sulla base dell’art. 6 del CCNL 2006-2008 del Comparto scuola 2006-2008 che richiamava esplicitamente i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto tra le materie oggetto di informazione successiva, salvo il divieto di divulgazione da parte delle organizzazioni sindacali stesse.

La disamina dell’Avvocatura ci traghetta, poi, nella nuova dimensione delle relazioni sindacali, come delineata dal successivo C.C.N.L. 2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca che, nello specifico, non prevede più la verifica ex post dell’attuazione della contrattazione sull’utilizzo delle risorse, aspetto, questo, rispetto al quale la trasmissione dei nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti col FIS risultava essere in stretta correlazione. Più in generale, gli obblighi informativi cosiddetti successivi previsti dalla pregressa normativa pattizia risultano oggi essere soppiantati dalle informazioni sugli esiti del confronto e della contrattazione ed hanno ad oggetto i soli criteri per la ripartizione e per l’individuazione del personale delle attività retribuite con il FIS.

In linea con la posizione assunta dall’Avvocatura dello Stato si pone anche il parere fornito in merito dall’ARAN, che non manca di evidenziare come la contrattazione collettiva abbia attribuito una nuova e diversa connotazione all’informativa sindacale che si pone, oggi, come strumento propedeutico all’esercizio delle relazioni sindacali e non più come forma di controllo ex post. Posizione, questa, che rispecchia la definizione di partecipazione che il contratto intende finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni.

Attualmente sussistono, pertanto, solo i seguenti obblighi in capo al datore di lavoro, che riportiamo puntualmente dal parere dell’ARAN:

  • fornire una compiuta informazione preventiva sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’istituto;
  • attivare sugli stessi il confronto, secondo quanto disposto dall’art. 6, qualora richiesto dalle organizzazioni sindacali o proposto dalla stessa amministrazione contestualmente all’informativa;
  • fornire una informazione successiva sugli esiti del confronto, qualora attivato, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare.

Analizzando, infine, la questione sotto il profilo della disciplina legata alla protezione dei dati personali, il Garante per la Privacy delinea il quadro normativo di cui al Regolamento UE 2016/679 e successivo D.Lgs. n. 101/2018, che ha profondamente modificato il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La disciplina nazionale, in riferimento al trattamento dei dati ed alle misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (come richiesto dall’art. 6, par. 2 del Regolamento), ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge o di regolamento (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice). Le prerogative sindacali consistenti in diritti di informazione preventiva o successiva possono, pertanto, essere soddisfatte anche senza far ricorso a dati personali, rendendo note solamente informazioni aggregate. Il Garante conclude, dunque, affermando esplicitamente quanto segue:

“Alla luce delle considerazioni che precedono, con riguardo al caso di specie, si ritiene che il quadro normativo vigente applicabile al c.d. “comparto scuola” non consenta agli Istituti scolastici di comunicare alle organizzazioni sindacali i nominativi dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il c.d. fondo d’istituto”.

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