Quando subentra la tutela INAIL nei confronti degli studenti?

In linea generale, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 1, n. 28 e dall’art. 4, n. 5 del  Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.), gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado,  anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U.”

La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato, per gli studenti delle scuole statali, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il versamento di un premio speciale unitario, previa comunicazione, tramite l’apposito servizio online del numero degli alunni e studenti che partecipano a esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro o a progetti di alternanza scuola lavoro. Per quanto riguarda gli eventi lesivi (infortuni) occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, l’attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima.

Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all’aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall’art.1, n. 28 del DPR 1124/65 (T.U. Infortuni).

Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, considerato prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all’attività protetta svolta durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell’ambito del progetto educativo.

Non è, invece, tutelabile l’infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa.

L’Inail eroga agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro le prestazioni previste dalla legge di cui di seguito si indicano le principali:

• prestazioni economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; assegno per l’assistenza personale continuativa; integrazione della rendita; rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;

• prestazioni sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;

• prestazioni protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;

• prestazioni riabilitative.

Gli studenti (non solo quelli impegnati in progetti di alternanza scuola lavoro) non hanno diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta, a meno che non siano studenti lavoratori.

Poichè gli studenti sono una particolare categoria di soggetti e non sono titolari di un rapporto di lavoro, essi sono assicurati, in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche (sono assimilabili a queste tipologie le attività di scienze motorie e sportive) e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge.

In breve, gli studenti sono assicurati soltanto se gli eventi sono occorsi in occasione delle seguenti attività previste dall’art. 4, n.5 del d.p.r. 1124/1965:

• esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;

• attività di educazione fisica nella scuola secondaria;

• attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;

• viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro (ai sensi del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77), l’attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima.