La domanda di ricostruzione carriera è un passo fondamentale che riguarda tutto il personale scolastico. Essa viene presentata dopo l’immissione in ruolo e tende al riconoscimento del servizio non di ruolo quindi a tutto il percorso lavorativo svolto prima dell’immissione in ruolo.
Con la presentazione della domanda infatti, il dipendente chiede il riconoscimento degli anni di servizio prestati prima della immissione in ruolo derivanti da rapporti di lavoro a tempo determinato sia per servizi svolti in altro ruolo e al riconoscimento del servizio militare qualora svolto.
Grazie, quindi, alla ricostruzione di carriere il personale scolastico che viene assunto a tempo indeterminato acquisisce la corretta anzianità di servizio che gli consente di essere inserito nella fascia stipendiale prevista dal vigente C.C.N.L.
Il periodo di presentazione della domanda di ricostruzione di carriera è compreso tra il 01 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno. Se non si presenta alcuna domanda in questo periodo tutto è rimandato all’anno successivo.
Entro il successivo 28 febbraio, il Ministero dell’Istruzione, comunica al Ministero dell’Economia de delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato i dati relativi alle istanze presentate per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.
Il 2 dicembre 2021 il M.E.F. – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a diramato alle proprie sedi territoriali, la circolare n. 28 con la quale lo stesso M.E.F., alla luce dell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, sancisce la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione di carriera sulla base dell’effettiva anzianità di servizio.
Non vi è più, quindi, il limite decennale entro il quale se non si presentava la domanda di ricostruzione si perdeva il diritto a vedersi riconosciuti gli anni di servizio svolti precedentemente all’immissione in ruolo.
Resta invariato che ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella menzionata circolare n. 27/2017.
Data | Emanato da | OGGETTO | Download |
02/12/2021 | M.E.F.
Ragioneria Generale dello Stato |
Ricostruzione di carriera – prescrizione del diritto. |