Sciopero, un diritto che costa: quanto?

Spesso sono indette giornate di sciopero che coinvolgono il mondo della scuola, sia per il personale docente che ATA.

In questi casi il mondo della scuola si ferma per esprimere il proprio malcontento verso la politica e le manovre in ambito scolastico previste dal governo. Scioperare è uno dei diritti conquistati da ogni lavoratore, ma quanto costa? Qual è l’importo decurtato dallo stipendio?

Il mondo della scuola esprime, con lo sciopero, il proprio malcontento verso l’operato del governo che non sta dando la giusta valorizzazione e attenzione all’ambito istruzione.

Tra i motivi che sono spesso alla base delle proteste spiccano l’esiguità degli aumenti stipendiali previsti con i rinnovi contrattuali.

La scuola rimane sempre il comparto su cui non avvengono grandi investimenti e in cui i lavoratori non ricevono un giusto riconoscimento per il lavoro svolto.

Quanto costa scioperare

Aderire allo sciopero comporta un costo che va a carico del dipendente che decide di prenderne parte: ma a quanto equivale la somma trattenuta dalla busta paga? Quanto costa scioperare per un lavoratore che percepisce uno stipendio già basso di suo? Le cifre che si decurtano si calcolano in riferimento all’ordine di scuola e al grado di istruzione di cui ogni docente fa parte:

  • Insegnanti scuola dell’infanzia e primaria, media giornaliera pari a 64,41 euro;
  • Docenti scuola secondaria di primo grado, media giornaliera pari a 70,13 euro;
  • Personale docente scuola secondaria di secondo grado, media giornaliera di 68,93 euro (per gli ITP si calcolano € 65,33);
  • media giornaliera personale ATA €. 56,02.

Come risulta chiaro dalle somme appena illustrate, diventa difficile pensare di coinvolgere la maggior parte dei docenti di tutti gli ordini scolastici, soprattutto quando nell’arco di un anno vengono indetti 12-13 scioperi, con la media di uno al mese.

L’art. 25, comma 3 del CCNL del 16 maggio 2001 definisce le modalità con cui computare la retribuzione percepita giornalmente: in caso di sciopero, la decurtazione dello stipendio sarà relativa ad una intera giornata. Ciò vuol dire, quindi, che non si considera il numero effettivo di ore in cui ci si è astenuti dal lavoro: la detrazione oraria sarà possibile solamente quando si aderisce a scioperi brevi previsti dall’art. 29 del CCNL del 16 maggio 2001.

Dovremmo chiederci infine come mai gli stessi sindacati possano pretendere che il personale scolastico rinunci ad una somma importante del proprio stipendio per i loro continui e ripetuti scioperi, a volte anche poco sensati.