Dare la disponibilità per un’uscita didattica o per un viaggio di istruzione comporta, da parte del docente accompagnatore, un’assunzione di responsabilità civile e penale per tutto quello che potrebbe capitare durante lo svolgimento di questo delicato servizio. Bisogna comunque specificare che il docente non ha l’obbligo di accettare il ruolo di accompagnatore degli studenti per le uscite didattiche o per i viaggi di istruzione.
Responsabilità civile e penale dei docenti in attività di sorveglianza
Non bisogna dimenticare che un docente che assume il ruolo di accompagnatore in un’uscita didattica o in un viaggio di Istruzione assume delle responsabilità civili e penali che sono sempre attive quando si assumono doveri di vigilanza sugli studenti. Durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, ma anche durante una semplice uscita da scuola per raggiungere anche una struttura sportiva, gli studenti sono assegnati alla vigilanza di un docente accompagnatore che ha l’obbligo di vigilare sui suoi studenti. Quindi esiste la responsabilità civile della vigilanza dei docenti nelle uscite didattiche in una situazione dove diventa difficile vigilare numerosi studenti ch sfuggono al normale controllo dei loro docenti. In caso di incidenti, infortuni o situazioni anche più gravi, il docente rischia l’accusa di culpa in vigilando con tutte le conseguenze penali del caso.
Nessun obbligo per i docenti
È bene sapere che i docenti non sono per nulla obbligati ad accettare un ordine di servizio del Dirigente Scolastico che imponga l’accompagnamento di una classe della scuola per un’uscita didattica.
Per i docenti delle scuole di ogni ordine grado le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono definibili come un impegno di natura extrascolastico, con un orario di servizio differente da quello curricolare di insegnamento e con maggiori carichi di responsabilità, quindi non può esistere, da parte del dirigente scolastico, la disposizione di un obbligo del docente alla partecipazione all’uscita. È prassi diffusa in tutte le scuole chiedere in sede di Consiglio di classe, secondo le disposizioni discusse in Collegio e deliberate in Consiglio di Istituto, quali sono i docenti disponibili ad accompagnare gli studenti in un’uscita o in un viaggio di istruzione.
Se è vero che per un’uscita didattica si deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, come previsto dall’art.7 del D.lgs. n. 297/1994, e di quelli elaborati dal Consiglio di Istituto o di circolo che, ai sensi dell’art.10 D.lgs. n. 297/1994, si occupa in particolare delle libere attività complementari, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, è anche vero che in seno al Consiglio di classe ogni docente è libero di scegliere se dare o negare la propria disponibilità alla partecipazione, come docente accompagnatore, di attività complementari. Senza tale disponibilità nessuna uscita potrà essere organizzata e nessun viaggio potrà avere attuazione.
La disponibilità del docente è necessaria
La disponibilità del docente diventa una condizione necessaria affinché si assumi tutta la responsabilità che comporta la vigilanza per le uscite guidate. Un tempo quando ancora non c’era l’autonomia scolastica era in vigore una Circolare Ministeriale, la 291 del 14 ottobre 1992 in cui all’art.8 comma 1 veniva chiarito che l’accettare l’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave, ma nella stessa circolare all’art.8 comma 3 veniva anche spiegato che ai fini del conferimento dell’incarico, il direttore didattico o il preside, nell’ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto. Quindi nessun obbligo esisteva per i docenti ad accompagnare gli alunni nelle visite guidate o nei viaggi d’istruzione, ma questo dipende dalla libera disponibilità del docente che in nessun caso può essere indotto ad accettare tale responsabilità sotto l’intimazione di un ordine di servizio. Oggi in regime di autonomia scolastica, i regolamenti alle visite guidate o ai viaggi d’istruzione sono autonomamente normati dai consigli d’Istituto, ascoltati ovviamente i pareri dei Collegi docenti. Tuttavia di regola, restano validi in tutte le scuole i principi cardine riguardanti gli accompagnatori delle uscite, espressi nella vecchia circolare di epoca ante autonomia scolastica.