Esiste un limite alle visite fiscali nello stesso periodo di malattia? Il Dirigente Scolastico può disporne più di una? E’ la domanda posta da molti lettori che ci chiedono se il dirigente scolastico abbia il diritto di disporre più volte nell’arco dello stesso periodo di malattia l’effettuazione della visita fiscale. E’ previsto dalla normativa o è un abuso?”
Visite fiscali: La normativa
Cosa prevede la normativa per le visite fiscali? La disciplina normativa delle visite di controllo in caso di assenza per malattia è stata profondamente modificata dal D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 (cd. Riforma Madia) che ha modificato l’art. 55 septies del D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) e dal Decreto n. 206 del 17/10/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica recante il “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia” per i pubblici dipendenti.
Ai sensi della citata normativa, la visita fiscale può essere disposta d’ufficio dall’INPS oppure dal datore di lavoro, ossia per il personale scolastico dal Dirigente Scolastico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia, valutando la condotta complessiva del dipendente tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Tuttavia, vi è un vero e proprio obbligo del Dirigente di richiedere visita fiscale nel caso di:
- malattia protratta per più di 10 giorni;
- terzo evento di malattia nell’anno solare.
- già a partire dal primo giorno, nei confronti del lavoratore che richieda un periodo di malattia in prossimità di giornate non lavorative (ad es. immediatamente prima o dopo il weekend).
Per i pubblici dipendenti le fasce di reperibilità sono fissate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi. È escluso l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità quanto il certificato redatto dal medico di base riporti che la malattia sia dovuta a:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta rientrante nelle prime tre categorie della Tabella A e le patologie rientranti nella Tabella E allegate al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Assenza alla visita fiscale
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’assenza alla visita fiscale nelle fasce di reperibilità può essere ritenuta giustificata solo nell’ipotesi in cui ricorra “un’improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità” (Cassazione, ordinanza n. 24492 del 01.10.2019). Applicando tali principi, la Suprema Corte ha ritenuta ingiustificata l’assenza alla visita fiscale del lavoratore che durante la notte si era recato al pronto soccorso, ma era assente alla visita fiscale avvenuta la mattina seguente per essersi recato ad una visita di controllo ordinaria.
In altro caso, la Corte di Cassazione ha ritenuto giustificata l’assenza alla visita fiscale del lavoratore che, trovandosi sotto la doccia al momento della visita di controllo, non aveva sentito suonare il campanello di casa, impedendo così l’accesso del medico fiscale alla propria abitazione. La Cassazione ha evidenziato come l’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia non possa comportare il divieto di compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano all’interno delle pareti domestiche (Corte di Cassazione, ordinanza n. 22484 del 18 luglio 2022).
Venendo al quesito posto all’inizio l’art. 2, comma 1, del Decreto n. 206 del 17/10/2017 recita che “1. Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale……” Dunque, la disposizione normativa appena citata legittima il Dirigente Scolastico a disporre la visita fiscale anche più volte nello stesso periodo di assenza per malattia, laddove prima dell’intervento normativo poteva essere disposta la visita fiscale una sola volta per ogni periodo di malattia e, dunque, una sola volta per ogni periodo ricompreso nel certificato medico.